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Formazione Avvocati

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEGLI AVVOCATI

Secondo il Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007 ed entrato in vigore a partire dal 1 settembre 2007, tutti gli avvocati iscritti all'Albo hanno l'obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l'aggiornamento e partecipando alle attività di formazione professionale continua.

CREDITI FORMATIVI

Quanti crediti maturare nel triennio?

Con delibera 25 febbraio 2011 il Consiglio Nazionale Forense ha determinato in 75 (60 + 15 per deontologia, ordinamento e previdenza forense) il numero dei crediti formativi da maturare nel triennio.

Quanti crediti formativi vengono attribuiti per la partecipazione ad un'iniziativa formativa della durata di una giornata?

Il criterio di attribuzione previsto dal Regolamento è di 1 credito formativo per ogni ora di effettiva partecipazione. Ogni evento o attività formativa può attribuire crediti formativi nei limiti previsti dagli art. 3, comma 2 , e 4, comma 2 del Regolamento.

INFORMAZIONI UTILI

Da quando decorre l'obbligo formativo?

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per la formazione continua, decorre dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello d'iscrizione all'albo; per il praticante abilitato al patrocinio in possesso del certificato di compiuta pratica, invece, l'obbligo formativo decorre dall'anno solare successivo al rilascio del certificato.

A chi è riservato l'obbligo?

L'obbligo della formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'albo, al di là dell'esercizio oggettivo della professione forense.

L'art. 1 del Regolamento individua al primo comma i soggetti destinatari delle disposizioni nell' avvocato iscritto all'albo e nel praticante con patrocinio.

Quanto al primo, l'inciso iscritto all'albo e la mancanza di un richiamo all'esercizio effettivo dell'attività professionale, stanno a significare che l'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione nell'albo a prescindere dalla circostanza che rifletta, o meno, un esercizio in atto dell'attività e perciò anche se quest'ultima, oltre al caso in cui non è svolta, sia marginale, episodica, discontinua.

Fermo il principio generale, l'eventuale mancato esercizio professionale può eccezionalmente rilevare ai fini dell'esenzione dall'obbligo formativo solo nei casi ed alle condizioni previste dall'art. 5 e cioè – per quanto qui rileva - quando si tratti di interruzione dell'attività non inferiore a sei mesi, o di suo trasferimento all'estero, sempre che l'interessato ottenga, su sua specifica e motivata richiesta, un'espressa ed altrettanto motivata dispensa, totale o parziale, da parte del Consiglio dell'ordine.

Esoneri

" Il Consiglio dell'ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:

– gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;

– grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;

– interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;

– altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale forense.

Il Consiglio dell'ordine può altresì dispensare dall'obbligo formativo, in tutto o in parte, l'iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda".



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