Alle due letture magistrali ha fatto seguito la tavola rotonda sulle conseguenze della riforma c.d. “Cartabia” (d. lgs. 149/22), cui ho preso parte, coordinata dal prof. Flavio Peccenini, la prof. Ilaria Pagni, il prof. Luigi Cipolloni ed il dott. Marco Dell’Utri.
Il sottoscritto ha concentrato il suo intervento su due aspetti della riforma, definiti “trasversali” per consulenti e giuristi: le nuove regole in materia di tecnica scrittoria (ed in particolare il principio di “chiarezza e specificità” degli atti di cui all’art. 121 c.p.c.) e le nuove regole in tema di requisiti per l’iscrizione all’albo dei c.t.u. Quanto al primo aspetto, ho messo in evidenza la necessità che i nuovi princìpi si applichino anche alle relazioni di consulenza, in quanto “atti processuali”; quanto al secondo aspetto, ho messo in evidenza come la riforma nello specifico settore della medicina legale parrebbe avere abbassato, anziché innalzato, il livello di competenza richiesto per l’iscrizione all’albo.
La prof.ssa Ilaria Pagni ha affrontato il tema della riforma del codice di rito da un angolo visuale più ampio, interrogandosi in particolare sul disegno complessivo del legislatore e sul rapporto tra il rito ordinario ed il rito “semplificato” di cui all’art. 281 decies c.p.c..
Ha messo in evidenza come il rito ordinario è divenuto più complesso e forse più lento rispetto al passato, mentre il rito semplificato è connotato da celerità, immediatezza, linearità. Da questo evidente iato tra le due forme processuali sembrerebbe lecito doversi desumere che l’intento del legislatore sia stato quello di incentivare la scelta del rito semplificato, ed abbia ravvisato in esso la forma processuale “normale” per tutte le controversie che non presentino un tasso di complessità o tecnicismo assai elevato.
Il prof. Luigi Cipolloni ha dedicato la sua relazione al concetto di “professionalità” del medico legale, scansionando gli elementi minimi costitutivi di tale concetto. Ha messo in evidenza, attraverso plurimi esempi, come la “speciale competenza” richiesta dalla legge non consista soltanto in un patrimonio di conoscenze, ma esiga anche il saldo possesso della capacità di applicare, là dove occorre, il ragionamento deduttivo o quello induttivo. Ha concluso nel senso che la “speciale competenza” richiesta dalla legge è la capacità di fornire un prodotto qualitativamente elevato, ed ha auspicato che si faccia più stringente, da parte del giudice, il controllo sulla qualità delle consulenze d’ufficio.
Il consigliere Marco Dell’Utri, infine, con una relazione molto apprezzata e di alto profilo concettuale ha tracciato la differenza tra l’ausilio che al giurista può fornire il mero ricorso alle banche dati, come finora conosciute ed utilizzate, e l’ausilio (con i connessi rischi) che invece può dargli l’intelligenza artificiale.
Prendendo le mosse dai concetti di “linguaggio”, “logica simbolica” ed “intelligenza”, ha spiegato che la capacità di risolvere un problema (che è propria della macchina) non coincide con l’intelligenza (che è propria dell’essere umano); che l’apprendimento dell’uomo in null’altro consiste che nell’attribuzione di significati all’oggetto dell’apprendimento, là dove la macchina apprende senza attribuire significati; che il significato di qualunque oggetto dell’apprendimento, tuttavia, è sempre dato dal contesto, che la macchina non è in grado di cogliere.
Ha concluso osservando che il vero problema dell’IA non è tanto il rischio di sostituzione della macchina all’uomo, che per quanto detto resta un rischio limitato, ma piuttosto il rischio che l’IA funzioni in base ad algoritmi che restano occulti, dei quali non è dato conoscere il metodo di funzionamento, e che pertanto i veri “padroni del mondo” diventino non già la macchine, ma chi ne stabilisce il criterio di funzionamento.