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Sic santibus rebus

data evento
7 Novembre 2025
Location
Centro Congressi - Roma Eventi
Ticket
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Temi trattati

CONIUGARE CULTURA, DOTTRINA E TECNOLOGIA…..
Un successo.

Un convegno caratterizzato da una grande partecipazione con relatori di eccellenza e interventi di altissimo livello.

Ragione e passione si sono intrecciate in un confronto vivo: a tratti acceso, a tratti ironico, ma sempre guidato dal rispetto reciproco.

Un vero brainstorming tra opinion leader del settore, un laboratorio fertile di idee.

Una giornata concreta, ricca di proposte progettuali di grande interesse per le professionalità coinvolte.

In un mondo povero di visione, abbiamo visto fermento, progettualità e l’humus ideale per far germogliare e crescere le idee maturate nel corso dell’anno.

Il 2026 ci attende: come sempre, fuori dal gregge.

Approfondimenti

Nonostante le T.U.N., la quantificazione del pregiudizio non patrimoniale costituisce il vero problema della responsabilità civile del XXI secolo.

Prof. Giulio Ponzanelli

già Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà̀ di Giurisprudenza, dell’Università̀ Cattolica del Sacro Cuore, Milano

1. Una breve introduzione

L’entrata in vigore delle TUN è davvero una buona occasione per rappresentare, attraverso una pièce teatrale, l’evoluzione della responsabilità civile dal 1942 ad oggi.
Un cammino di 83 anni che vede ormai, con solare chiarezza, il tema della quantificazione del danno non patrimoniale come il vero problema della responsabilità civile italiana.

Anche i due aspetti che dal 13 gennaio 2025, cioè dall’entrata in vigore del regolamento n.12, hanno maggiormente suscitato l’interesse – e soprattutto una copiosa applicazione tra i giudici di merito – la retroattività delle TUN e la loro capacità di divenire criteri generali di liquidazione del danno non patrimoniale anche fuori dalla r.c. auto e dalla r.c. medica, confermano chiaramente che il punto centrale oggi è costituito dalla quantificazione (si è chiesta e si chiede la retroattività delle TUN perché per quella lesione le Tabelle Giudiziali pre-TUN prevedevano di meno, e viceversa).

Il problema della quantificazione era completamente sconosciuto agli albori della Codificazione. La quantificazione non era un tema elegante, da trattare su basi scientifiche, in un ambiente improntato al massimo formalismo.

Un primo libro che affronta il “Quantum” è una raccolta di 1000 casi, curata da un accademico (Monateri) e da un avvocato (Bellero). Fu un’iniziativa editoriale che ebbe grande successo, ma in seguito la strada verso una quantificazione del danno rigorosa e scientifica non fu più praticata. Qualche intervento e qualche nota, nulla di più.

2. La “non stagione” della responsabilità civile (1942-1970)

Nei primi trent’anni di vita del codice, la responsabilità civile è una semplice epifania dell’illecito penale. Funzione sanzionatoria, rigorosa tipicità, necessità della colpa, obbligatoria lesione del diritto soggettivo assoluto, danno non patrimoniale solo in presenza di un reato.
Insomma, una vera e propria epifania della responsabilità penale.

Figuriamoci se Adriano De Cupis – per citare l’autore dei volumi allora più diffusi – avrebbe mai potuto dedicare qualche attenzione al tema della quantificazione.

3. La stagione delle frontiere: nuovi, nobili, mobili (1970-1995)

La responsabilità civile cresce di peso e di sostanza, soprattutto intellettuale, negli anni Settanta: si parla di frontiere che sono nuove (Busnelli), mobili (Galgano) e nobili (Castronovo).

Dalla funzione sanzionatoria si passa ad una riparatoria; dall’esame della posizione del danneggiante l’occhio dell’interprete si sposta sul danneggiato; dalla colpa come unico criterio di imputazione della responsabilità si passa alla responsabilità oggettiva; dalla lesione del diritto soggettivo assoluto alla lesione del diritto soggettivo relativo, seguita dall’interesse legittimo e dalle situazioni di fatto.
Per finire con il danno non patrimoniale, che cerca di superare in via interpretativa le limitazioni dell’art. 2059, non essendo più solo danno morale, ma con il riconoscimento del danno biologico.

Nessun approfondimento ulteriore viene però svolto sul tema della quantificazione, se non per i rischi collegati al riconoscimento del danno biologico, considerato dagli assicuratori come un nuovo tipo di danno e non come una razionalizzazione costituzionale del danno alla persona, in grado quindi di aumentare in modo potenzialmente illimitato i costi assicurativi.

4. La stagione della felicità e dell’utopia: il danno esistenziale (1995-2008)

La “cavalcata” della responsabilità civile non sembra fermarsi più: dopo la lettura costituzionale dell’art. 2059, la fine del ventesimo secolo e la prima decade del ventunesimo conoscono la grande tensione della risarcibilità del danno esistenziale, distinto dal danno biologico e dal danno morale.
È considerato come il pregiudizio che deve essere risarcito ogniqualvolta si verifichi una modificazione peggiorativa della vita, diversa dalla salute e dal dolore.

Si risarcisce tutto, o quasi tutto, senza il necessario supporto scientifico della medicina legale, chiamata a distinguere tra pregiudizio e disgrazia.
Si ha la sensazione di vivere nel paese dei balocchi, dove la responsabilità civile – costi quel che costi – è chiamata ad inseguire sogni utopici e ad assicurare a tutti un momento di felicità.

Poi vengono introdotte delle limitazioni, ma davvero la società italiana ha pensato per alcuni anni di utilizzare la somma di denaro del risarcimento come una sorta di balsamo riparatorio, epifania fortunata di un sottoprodotto del welfare state.

5. La stagione delle guerre giurisprudenziali tra Corte di Cassazione, Milano e Roma

La quantificazione del danno alla persona, soprattutto nella sua declinazione di pregiudizio non patrimoniale, assume una posizione centrale solo alla fine del ventesimo secolo.
Le tabelle giudiziali nascono per garantire uniformità di giudizio e per assicurare un risarcimento giusto, coerente con il principio di integrale riparazione del danno, che pur non gode di una espressa garanzia costituzionale.

Le tabelle sono la conseguenza della natura fortemente giurisprudenziale delle regole di responsabilità. Ma mentre il legislatore è uno – le Regioni non hanno competenze di diritto privato generale – le giurisprudenze sono molteplici, e infatti nascono e si consolidano diverse tabelle che prevedono risarcimenti differenti.
Spetta quindi ai giudici di Cassazione, come oracoli del diritto, dire quale tabella attui ed esegua il risarcimento “giusto”.

La Cassazione sceglie inizialmente le tabelle milanesi, che hanno una lunga storia e un’estensione maggiore, poi cambia opinione, “bacchettando” Milano e strizzando l’occhio a Roma.
Così facendo, mette in mora il legislatore, che già dal 2005 avrebbe dovuto attivare le TUN, ma aveva preferito non ledere l’autonomia del potere giudiziario, considerando quanto la responsabilità civile sia stata principalmente il prodotto della giurisprudenza.

6. La stagione del realismo: le Tabelle Uniche Nazionali (Regolamento n. 12 del 13 gennaio 2025)

La pericolosa pluralità delle tabelle giudiziali lascia finalmente il passo alle TUN, entrate in vigore il 5 marzo scorso.
I problemi più dibattuti in questo periodo riguardano proprio la valutazione di conformità del regolamento delegato al contenuto della legge delega.

In particolare, nel passaggio da un sistema di tabelle giudiziali ad uno di tabelle nazionali, ci si è chiesti se la legge delega imponga o meno un vincolo – efficacemente chiamato di “non regressione” (M. Rossetti, Il danno alla salute, 3ª ed., Padova, 2025, p. 677-680) – rispetto al livello di risarcimento riconosciuto dal sistema delle tabelle giudiziali, e se le scelte effettuate dal regolamento rispettino gli obiettivi centrali indicati dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni.

Il primo interrogativo riguarda la pluralità delle tabelle giudiziali: il legislatore ha imposto di “tenere conto” dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale giudicati congrui dalla giurisprudenza di legittimità.
Ciò significa che le tabelle nazionali non possono soddisfare i diversi livelli di risarcimento presenti nelle varie tabelle giudiziali, ma non per questo possono essere considerate illegittime perché “regressive”.

È importante ricordare che il principio di integrale riparazione del danno non gode di garanzia costituzionale; dunque, il legislatore può sempre fissare un livello risarcitorio più basso in presenza di chiari interessi pubblici, come affermato dalla Corte Costituzionale con la decisione n. 235 dell’ottobre 2014.

D’altra parte, il riconoscimento della pienezza del risarcimento deve misurarsi con l’esigenza dei costi di un sistema in cui la responsabilità civile è sempre più assicurata.
In questa prospettiva, la scelta dell’art. 138 Cod. Ass. rappresenta un bilanciamento di interessi che attua una scelta transattiva, sottraendo parzialmente al giudice il potere equitativo di determinazione del danno.

7. Qualche conclusione

Le TUN non potevano non far discutere: non solo perché non hanno risolto tutti i problemi – come il danno morale in correlazione con il danno psichico, o le sorti del danno parentale – ma anche per l’elaborazione dei baremes medico-legali per le macro-invalidità dal 10 al 100%.

I problemi sollevati evidenziano la centralità della quantificazione del danno e confermano il contrasto nella società italiana tra una determinazione del danno ex ante ed una ex post.
Se le TUN non verranno giudicate norme o criteri generali, destinate cioè ad essere applicate in tutti i casi di lesione della salute anche fuori dalla r.c. auto e dalla r.c. medica, ci sarà spazio di nuovo per un intervento ex post del giudice ex artt. 1226 e 2056, oppure le tabelle giudiziali dovranno chiarire se i criteri da esse accolti originariamente per la r.c. auto possano estendersi ad altri settori della responsabilità civile.

TUN: IL SOTTILE CONFINE TRA LEGGE ED EQUITÀ: ORIENTARSI TRA NORMA LEGISLATIVA, SENTENZE DI CASSAZIONE E DI MERITO

Dr. Damiano Spera

Ai sensi dell’art. 138 del Codice delle assicurazioni private, la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.):

  • è finalizzata “a garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi che gravano sul sistema assicurativo e sui consumatori”;

  • è redatta “tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”.

La dottrina prevalente e la giurisprudenza di legittimità hanno ritenuto che, per la liquidazione del danno non patrimoniale da macrolesione (dal 10% al 100% di invalidità), si debba tener conto soprattutto dei criteri elaborati dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, che hanno acquistato una sorta di efficacia para-normativa ai fini di una corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 1226 c.c. (Cass., sent. n. 12408/2011 e sent. n. 10579/2021).

Con un ritardo di oltre 19 anni è stato finalmente emesso il D.P.R. n. 12/2025, entrato in vigore il 5 marzo 2025, con cui è stata definitivamente approvata la T.U.N. ex art. 138 citato.

Pertanto, si è ora colmato il vuoto normativo per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conseguente a sinistri stradali e nautici e a malpractice medica (v. art. 1, D.P.R. n. 12/2025 e art. 7, comma 4, legge n. 24/2017).

È stato dimostrato che i valori monetari indicati nella T.U.N. sono complessivamente riconducibili a quelli espressi nella Tabella milanese – edizione 2024.

Ma allora è possibile prospettare la tesi che, d’ora in poi, la T.U.N. (e non più la Tabella milanese), come nuovo parametro normativo di valutazione dell’equità ex art. 1226 citato, si applichi a tutte le ipotesi di danno alla salute con invalidità superiori al 9%?

In proposito, tuttavia, va evidenziato che la T.U.N., ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 12/2025, si applica solo ai “sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” e, quindi, dal 5 marzo 2025.

Parte della dottrina e della giurisprudenza di merito ha subito sostenuto che sarebbe ammissibile l’applicazione della T.U.N., per analogia legis/iuris, anche ai fini della liquidazione dei danni alla salute con invalidità superiori al 9% conseguenti a sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025 e, addirittura, anche conseguenti a tutti i sinistri, sebbene diversi da quelli specificamente indicati dalla norma.

Altra dottrina e giurisprudenza di merito ritiene, invece, che non sussistano i presupposti per procedere all’applicazione analogica della normativa ex D.P.R. n. 12/2025.

In questo vivace contrasto di dotte argomentazioni giuridiche, si è inserita anche la Cassazione, che, in una recente sentenza (n. 11319/2025), con un iperbolico obiter dictum, ha ritenuto ammissibile “l’utilizzo indiretto” della T.U.N., “quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio” richiesta dall’art. 1226 citato.

È dunque facile prevedere, nei prossimi mesi (o forse anni), un odioso e dannoso caos, sia negli uffici giudiziari che – e soprattutto – nel corso delle trattative stragiudiziali, nella selezione dei criteri di liquidazione del danno biologico da macrolesioni.

Da ultimo, il Tribunale di Milano, con ordinanza 18.7.2025, n. 4915/2025, ha proposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, ex art. 363 bis c.p.c., affinché la Suprema Corte decida in tempi brevi se, per i sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025, si debba continuare ad applicare la Tabella milanese o si debba applicare, in tutto o in parte, la nuova T.U.N.

Con provvedimento depositato il 17.9.2025, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il citato rinvio pregiudiziale e ha assegnato la questione sollevata dal Tribunale di Milano alla Sezione Terza della Cassazione per l’enunciazione del principio di diritto.

In ogni caso, con la nuova T.U.N., si pongono numerosi e complessi interrogativi:

  • con quali criteri si procederà alla personalizzazione del danno biologico?

  • ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 12/2025, il danno biologico temporaneo si può liquidare fino all’importo massimo di euro 88,38 pro die (contro l’importo massimo di euro 172,50 pro die previsto dalla Tabella milanese); ma allora quid iuris nella fattispecie, affatto peculiare, di danno biologico terminale?

  • poiché, ai sensi dell’art. 138 citato, comma 4, “l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche”, non sarà più possibile liquidare una somma maggiore nell’ipotesi di fatto illecito doloso, come è invece sicuramente consentito con la Tabella milanese?

  • l’applicazione estensiva della T.U.N. può comportare conseguenze anche sui criteri di liquidazione del danno da micropermanenti ex art. 139 Codice delle Assicurazioni?

Insomma, i problemi sul tappeto sono tanti ed è davvero necessario confrontarsi per verificare i pro ed i contro delle tesi contrapposte.

Scheda a cura del dott. Damiano Spera

É NECESSARIO IDENTIFICARE UN PERCORSO MEDICO LEGALE CHE VALUTI INTEGRALMENTE LA REALE GRAVITÀ DELLA LESIONE AL BENE SALUTE GARANTENDO UNIFORMITÀ ED EQUITÀ NEL CONTESTO TABELLARE.

Dr. Enrico Pedoja
Spec. Medicina Legale

Le future esigenze applicative della TUN in materia di danno non patrimoniale, insieme ai recenti orientamenti della Cassazione sull’effettivo valore probatorio della valutazione medico-legale relativa alla “riduzione della capacità lavorativa specifica”, impongono agli specialisti una riflessione approfondita sul concreto significato tecnico e sulla “valenza applicativa” del parametro della “invalidità permanente” (IP) ai fini risarcitori.

Ripercorrendo la storia delle metodologie utilizzate, dalle note Tabelle di Como e Perugia degli anni ’60 fino ai più recenti Barèmes medico-legali, incluse le linee guida Simla, la procedura medico-legale mirata a stabilire il grado di invalidità permanente si è sempre basata su un processo accertativo clinico-strumentale ripetibile. Questo processo consente di definire esclusivamente indicatori quantitativi in relazione a variabili di disfunzionalità precostituite.

Nonostante negli anni si sia evoluto il rapporto causale tra il parametro dell’invalidità e l’effetto previsto ai fini risarcitori (dal danno alla capacità lavorativa generica al danno biologico), la metodologia valutativa è rimasta sostanzialmente immutata. Questo perché le variabili di IP calcolate dal medico legale si basano su riscontri clinici e strumentali oggettivi che derivano da convenzioni proporzionali al valore massimo previsto per la “perdita di un determinato organo o apparato”, oppure da variabili clinico-strumentali legate a specifiche patologie. In entrambi i casi, il riferimento è sempre al valore funzionale biologico dell’essere umano. Il passaggio concettuale dall’incidenza sulla capacità lavorativa generica al danno biologico ha rappresentato un primo passo di razionalizzazione tecnica.

Tuttavia, la questione applicativa ai fini risarcitori è rimasta sostanzialmente invariata. Ci troviamo, quindi, in una situazione di limbo interpretativo che ha inevitabilmente condizionato la conseguente logica risarcitoria. Su questa logica si fondano sia i principi giuridici sia le norme previste dagli articoli 139 e 138 del Codice delle Assicurazioni. Il problema principale è: come integrare il parametro della disfunzionalità derivante da una determinata condizione menomativa (causa) rispetto agli effetti attesi?

Questo interrogativo assume rilevanza sia per il danno non patrimoniale, che include le ricadute sugli atti della vita quotidiana e sugli aspetti dinamico-relazionali comuni, sia per la valutazione medico-legale della riduzione del potenziale lavorativo e reddituale del danneggiato. Quest’ultimo aspetto presenta molteplici variabili, tra cui età, preparazione ed esperienza professionale, condizione di emendabilità e capacità adattive.

Nell’ambito della TUN, lasciando da parte gli aspetti tecnici relativi alla riduzione del potenziale reddituale del danneggiato, la questione diventa sostanziale. Il parametro della IP si inserisce ora all’interno di un contesto tabellare di liquidazione che comprende due distinti elementi: la percentuale di disfunzionalità anatomo-psichica e il danno morale. Tuttavia, la parametrizzazione del danno morale risulta oggi complessa da definire, anche alla luce degli incerti e a volte contraddittori presupposti giuridici e probatori offerti dalla Cassazione in merito alla sua definizione risarcitoria.

Nel nuovo sistema tabellare, la componente risarcitoria relativa al “danno morale” diventa, di fatto, esclusivamente una variabile dell’invalidità permanente. Questa impostazione supera quell’automatismo anomalo che caratterizzava il sistema delle Tabelle di Milano, dove il rapporto tra invalidità permanente (IP) e danno morale si basava sull’errato presupposto che l’invalidità permanente fosse un “indicatore automatico” dell’entità del danno al bene salute derivante da una specifica menomazione anatomo-psichica.

Tale presunzione non teneva conto che, a parità di percentuale di invalidità permanente e indipendentemente dalle caratteristiche individuali del danneggiato, esistono spesso differenze significative negli effetti concreti della disfunzionalità sulla vita quotidiana e sulle relazioni dinamiche. Il sistema precedente era viziato da un “automatismo liquidativo” basato su un equivoco medico-giuridico che la stessa Medicina Legale non ha mai chiarito adeguatamente. Mancava un’analisi dettagliata e coerente delle modalità, dell’intensità e delle circostanze in cui una determinata menomazione permanente potesse influire realmente sugli atti quotidiani e sugli aspetti dinamico-relazionali di una persona, rappresentando di fatto il “peccato originale”.

Non si è mai realmente definito con il giurista l’assenza dell’automatismo compensativo tra invalidità permanente e danno biologico. Con l’introduzione del nuovo sistema tabellare della TUN (Tabella Unica Nazionale), si pone ora un interrogativo centrale: se il “danno morale” mantiene una connessione risarcitoria essenziale con l’IP, come si possono acquisire elementi probatori che rendano la valutazione della lesione al bene salute più oggettiva, uniforme ed equa?

La risposta risiede in una rivoluzione metodologica medico-legale che ridefinisca il concetto di danno biologico in modo da fornire agli operatori tutti gli strumenti necessari per interpretare le diverse variabili risarcitorie. Queste includono sia il parametro quantitativo legato alla disfunzionalità (IP) sia il parametro qualitativo rappresentato dalla sofferenza correlata, che costituisce la componente “esistenziale”, influenzata non solo dai riflessi sul “fare”, ma anche sul “sentire” del danneggiato, con un’attenzione particolare alle variabili di sesso ed età, ma indipendentemente dagli aspetti specifici e peculiari della persona.

Le basi medico-legali per la definizione della componente qualitativa hanno trovato spazio nella letteratura scientifica italiana e si stanno consolidando grazie a miglioramenti metodologici, tra cui l’approccio “a doppio binario valutativo”. Questo modello trae forza dalla vasta esperienza maturata nel settore assicurativo-forense, sia in ambiti extragiudiziali che giudiziari.

Per chi subisce un danno o per i debitori che devono stimare le “previsioni di danno” o le cosiddette “riserve”, il problema principale è la carenza di strumenti tecnici per delineare in modo chiaro e distinto le componenti risarcitorie senza dover ricorrere costantemente alla valutazione del giudice. Diventa quindi essenziale identificare un percorso tecnico che integri concretamente i principi giuridici risarcitori con l’effettiva gravità della lesione al bene salute, garantendo uniformità ed equità nel contesto tabellare.

L’IMPATTO DELLA GenAI SULLA PROFESSIONE FORENSE: RIFLESSIONI IN LIBERTÀ

Avv. Andrea Girardi

L’acronimo GenAI – intelligenza artificiale generativa – è entrato ormai nel linguaggio comune anche di noi professionisti se non altro perché quotidianamente tempestati da proposte di ogni tipo a base di IA (webinar verticali sul tema, pubblicità di chi gestisce banche dati professionali, articoli, convegni, prodotti software, etc.). Quindi, sic stantibus rebus? Ovvero: l’IA risolve o genera problemi?

Di qui alcune brevi riflessioni/provocazioni.

La prima: è innegabile che l’avvento e l’utilizzo inarrestabile e massivo dell’IA abbia generato un’allerta diffusa ad ogni livello dato il suo evidente impatto sul nostro lavoro quotidiano e in generale sulla vita di ogni giorno.

Ecco, quindi, l’intervento legislativo europeo e italiano con il Regolamento europeo, il cd AI Act, del 2024 e la nostra recentissima legge sull‘intelligenza artificiale entrata in vigore il 10 ottobre scorso – L. n. 132/2025- in cui l’art. 13 è dedicato alle professioni intellettuali.

D’altro canto, è indubbio che l’utilizzo dell’IA nell’esercizio della professione sia un validissimo supporto per l’efficientamento dei processi, per le ricerche documentali, per la redazione di documenti non complessi, per i riassunti e, per i più evoluti per aprire nuove opportunità di lavoro.
Infatti, i dati statistici da qualsivoglia autorevole fonte estratti non lasciano dubbio al fatto che ormai i professionisti stiano sempre più integrando la GenAI nei loro processi di lavoro.

La seconda: l’IA lavora e interagisce con noi tramite il linguaggio naturale. Fine quindi degli esperti nelle stringhe di ricerca, perché oggi possiamo rivolgerci all’algoritmo così come parliamo e ci esprimiamo da sempre e lui comprende e risponde molto spesso a tono.
Già. Ma come risponde?
L’algoritmo utilizza nelle sue risposte un linguaggio immediato, semplice e chiaro ovvero l’opposto del linguaggio per certi versi opulento utilizzato ancora da molti di noi avvocati. C’è allora la ragionevole probabilità che con l’utilizzo quotidiano del supporto dell’IA anche il nostro stile e linguaggio tenda inevitabilmente e silenziosamente ad assumerne i connotati caratteristici? E se sì con quali effetti pratici?

E infine: se l’IA è/sarà un supporto/strumento facilmente accessibile a tutti ci sarà, pur con un suo utilizzo corretto e prudente, una diminuzione del gap di competenza tra professionisti (soprattutto nell’ambito dei piccoli e micro studi)’?
Riformulando la domanda: saremo tutti sulla stessa linea di partenza di competenze dato che anche se ho competenza/esperienza limitata ho però disposizione per pochi euro un potentissimo strumento che racchiude e mi offre la scienza dei migliori? Se a ciò si aggiunge pure l’ulteriore considerazione per cui è indubbio che l’IA nel tempo sarà sempre più performante, attendibile e completa e anche i nostri clienti sapranno che molto del lavoro (soprattutto preparatorio) lo genereremo attraverso macchine e in un batter d’occhio (sarà allora ancora possibile esporre certi compensi?) la domanda cruciale e ultima sorge spontanea: dove l’avvocato del prossimo futuro farà effettivamente la differenza e sarà per questo sempre più ricercato?

Per la competenza? Per la velocità? Per l’esperienza? La risposta che ognuno di noi si darà è decisiva per il futuro e il rilancio della nostra professionalità a fronte della rivoluzione sociale e culturale che avanza. Proveremo a suggerire una possibile risposta durante il XXXIII° Meeting della Melchiorre Gioia, sentinella sempre vigile all’evolversi degli orizzonti professionali.

Prof. Vittorio Fineschi, Ordinario Medicina Legale- La Sapienza, Roma

Il 7 novembre prossimo, a Roma, presso il Centro Congressi la Società Scientifica Melchiorre Gioia celebrerà il suo 33esimo Congresso Nazionale dal titolo “SIC STANTIBUS REBUS. CONIUGHIAMO CULTURA, DOTTRINA E TECNOLOGIA PER UNA EQUA VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA ED IL RILANCIO DELLE PROFESSIONALITA’”.

Premesso che la Melchiorre Gioia è società scientifica che da decenni si distingue per la capacità di coniugare dottrina con una sana prassi medico-legale, è da encomiare il fatto che riesca sempre a coagulare Giuristi e Magistrati di grandissima cultura e competenza, così da rendere costantemente un livello qualitativo per molti irraggiungibile.

Questo Congresso ne è la prova incontestabile ed il titolo rende ragione proprio della qualità prescelta per le relazioni, nelle quali si presenterà dottrina e si proporrà la tecnologia sartorializzata a fini valutativi, tema questo che deve essere affrontato prima con specifica cultura medico-legale e, poi, con proposizioni interpretative tabellari serie e documentate coniugando la triade (cultura-dottrina-tecnologia) proposta nel titolo del Congresso stesso. TUN, macrodanno ed intelligenza artificiale devono essere un crogiuolo culturale su cui innestare esperienze e percorsi professionali che dalla conoscenza giuridica e l’espressione giurisprudenziale si tramutino in percorsi valutativi medico-legalmente virtuosi, oggettivi, fondati sul dato esperienziale modernizzato e tramutato in essenza interpretabile, ragionata e non mera numerificazione. Come recentemente ho avuto modo di dire, “D’altronde, se è vero che la medicina legale è e resta «scienza della causalità» o «scienza di metodo», sotto le spinte della modernità e dei più autorevoli contributi sul tema del nesso eziologico, essa risulta inevitabilmente soggetta ad un’accelerazione evolutiva di dottrina e, quindi, di metodo. Il metodo scientifico è, oggi, chiaramente delineato in una dimensione inferenziale induttivistica, analizzato ed approfondito da recenti approdi giurisprudenziali ed elaborazioni dottrinarie che pongono la «scienza» al centro di una attenta riflessione critica. È proprio la metodologia l’unica àncora salvifica per chi, come il medico legale, si trovi ad affrontare fattispecie incomparabili e mai del tutto sovrapponibili, in qualsiasi ambito valutativo e, quindi, anche nell’accertamento civilistico dei profili risarcitori di rilievo medico-biologico del danno alla persona. Talché non ci si può stupire dell’incessante riferimento al dubbio come cartesiana metodica fonte di conoscenza (Dubium sapientiae initium), tale da guidare verso sicuri approdi interpretativi”. Ed il Dottor Cannavò non si ripara dietro oscuri rimedi costruttivi tabellari, evocando ipotetici consensi e percentuali valutative altrettanto labili, per non dire inconsistenti, ma legge la triade dottrina, cultura e tecnologia per porre una discussione seria, vera e meditata, con Giuristi e Magistrati, sapendo che il medico-legale può e deve fornire un contributo tecnico ma permeato da coerenza dottrinale e giurisprudenziale. Questo è lo scenario in cui il 7 novembre prossimo si avvicenderanno, portando il loro contributo, studiosi che hanno a cuore l’evolvere della disciplina e la sua applicazione a fini di Giustizia. Se questi sono gli intenti condivisi, il Congresso organizzato dalla Melchiorre Gioia è un momento unico, creato dal Dottore Giovanni Cannavò a cui va il ringraziamento della Accademia per consentire un così opportuno scambio di idee culturalmente libero e di indubbio pregio dottrinario.

Prof. Vittorio Fineschi

Dr. Giovanni Cannavo’

La vignetta che un giovane artista ha preparato per il nostro XXXIII Annual Meeting è emblematica: il soggetto si pone il dubbio se la terra è piatta o sferica ma tutti sappiamo quale è la realtà!, ma esistono anche nel nostro settore i terrapiattisti.
Non possiamo più continuare a discutere per giornate intere secondo gli schemi classici del passato, per esempio di una legge, cominciando dal “de iure condendo” per arrivare al “de iure condito” e continuare per anni a commentare delle sentenze di merito nonché di di Cassazione.
Il mondo è cambiato.
Sulla Responsabilità Professionale, dopo i decreti attuativi crediamo ci sia ben poco di interessante da dire, salvo che per i tecnici ad alta professionalità del settore.
CI sono voluti più di vent’anni per avere una norma sul Risarcimento del Macrodanno, parliamone una buona ultima volta, poi cambiamo registro se nulla di veramente nuovo accade.
Per quello che ci riguarda l’argomento si può chiudere come tema di interesse generale. Per contro, ci sono molti altri aspetti da approfondire in confronti monotematici: dalla riduzione della capacità lavorativa generica e specifica, alle spese mediche presenti e future e delle spese di assistenza, dal danno riflesso alla sofferenza menomazione correlata al danno incrementale, ecc.
Oggi i professionisti si interrogano sul futuro della professione, della rivoluzione che sta apportando in tutti settori il dilagare nell’uso quotidiano dell’intelligenza artificiale.
Questo crediamo sia il “busillis” da monitorare visto che le professioni che operano nel campo del Risarcimento del Danno alla Persona arrivano in ritardo rispetto ad altri ambiti professionali e dare una risposta a chi si interroga sul proprio presente e futuro.
Per questo il titolo del congresso, ridotto ad una giornata per essere più smart preferendo, semmai, di creare nel corso dell’anno più occasioni di incontro per approfondire dei singoli argomenti è: “CONIUGHIAMO CULTURA, DOTTRINA E TECNOLOGIA PER UNA EQUA VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA ED IL RILANCIO DELLE PROFESSIONALITÀ”.
In sintesi, in questa fase di profondi cambiamenti, il buon professionista dovrà ragionare in una logica imprenditoriale ed essere espressione di una sintesi operativa che parta da una buona base culturale e dottrinale che possa essere trampolino di lancio verso il cambiamento che ha ormai accelerato il passo e rischia di travolgere chi non ha saputo vedere la realtà rimanendo ancorato ai vecchi schemi lavorativi.
Abbiamo cominciato nel 2021 con il XXIX Annual Meeting a parlare di innovazione digitale delle nostre professioni quando altri parlavano di “deficienza artificiale” o dell’insostituibilità, come dogma, del ruolo del professionista.
E’ il momento del ragionevole dubbio per tutti, il mondo va in quella direzione e corre.
Troviamoci il 7 novembre a Roma, nella solita splendida sede vicino piazza Navona, per un solo giorno, ma con lo sguardo rivolto all’orizzonte.

Giovanni Cannavò

CONIUGARE CULTURA, DOTTRINA E TECNOLOGIA

I nostri Eventi

L’evoluzione digitale delle professioni nel risarcimento del danno alla persona

PRESIDENTI Giovanni Cannavò – Giorgio Moroni COMITATO SCIENTIFICO Vittorio Fineschi – Umberto Guidoni – Marco Rossetti Con il Patricinio di ANIA, Associazione Nazionale fra le imprese Assicuratrici e SIMLA, Società Italiana di Medicina Legale delle...

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