Rassegna Stampa

Responsabilità sanitaria, la legge 24/17 sei anni dopo: punti deboli e nuove prospettive
Responsabilità sanitaria, un paper fa il punto sulla legge Gelli-Bianco
SENATO, RESPONSABILITÀ SANITARIA, DOMANI IL CONVEGNO CON IL SENATORE GUIDI
RESPONSABILITÀ SANITARIA, UN TAVOLO TECNICO-POLITICO PER RINSALDARE LA LEGGE

Programma:

La Proposta della M.Gioia:

Il seminario di studi sulla legge Gelli-Bianco 24/2017 tenutosi il 28 giugno us nella sala Zuccari del Senato è stato un successo sia per la rilevanza dei relatori che per la partecipazione di un pubblico qualificato.

I lavori sono stati aperti dal presidente della Melchiorre Gioia, dr. Giovanni Cannavò, sono quindi seguiti i saluti dei Vicepresidenti del Senato Maurizio Gasparri e Anna Rossomando, del Senatore Antonio Guidi e dell’Assessore Luisa Regimenti.

Le relazioni introduttive sono state tenute dal Consigliere di Cassazione dr. Marco Rossetti, dal Codirettore Generale di Ania dr. Umberto Guidoni e dal Consigliere di Amministrazione di Aon e Vicepresidente Melchiorre Gioia dr. Giorgio Moroni.

Sono seguiti un gran numero di interventi, tra cui quelli degli Onorevoli GianAntonio Girelli e Marianna Ricciardi della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, del Direttore Centrale Ivass dr. Rosario De Pascalis, della Presidente di Federsanità dr. Tiziana Frittelli, del Presidente dell’Enpam Alberto Oliveti, del Delegato dell’Omceo dr. Roberto Carlo Rossi.

Nel corso del dibattito sono stati trattati tutti gli aspetti più rilevanti della Legge.

E’ emerso un quadro condiviso di un giudizio sostanzialmente positivo dell’attuale norma, ma che dopo 6 anni dalla sua promulgazione necessita di alcune modifiche.

In particolare, bisogna dare nuovo impulso affinchè gli articoli 3,4,5, relativi al rischio clinico, vengano resi operativi con dati completi e fruibili; le norme relative all’assicurazione delle strutture pubbliche e private portino ad un superamento dell’attuale inquadramento nella RCA e trovino un punto di equilibrio tra le analoghe misure e assicurazioni private con l’applicazione della self Insurance retention, oltre a superare, come previsto dall’art. 12, l’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazioni.

Rilevato, inoltre, che il Fondo di Garanzia, previsto dall’art. 14, deve ancora essere attivato e non è operativo.

Suggerimenti e spunti di riflessione sono giunti anche sull’art. 15 relativo alla CTU e all’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 bis del codice di procedura civile.

Nelle conclusioni, tratte dal dr. Giovanni Cannavò, è stata valorizzata la sostanziale convergenza di tutti i partecipanti sulle tematiche su esposte e l’invito a procedere uniti nell’impegno di una sostanziale riforma della legge vigente.

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Presidente

Dr. Giovanni Cannavò

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