TUN: IL SOTTILE CONFINE TRA LEGGE ED EQUITÀ

TUN: IL SOTTILE CONFINE TRA LEGGE ED EQUITÀ: ORIENTARSI TRA NORMA LEGISLATIVA, SENTENZE DI CASSAZIONE E DI MERITO

Dr. Damiano Spera

Ai sensi dell’art. 138 del Codice delle assicurazioni private, la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.):

  • è finalizzata “a garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi che gravano sul sistema assicurativo e sui consumatori”;

  • è redatta “tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”.

La dottrina prevalente e la giurisprudenza di legittimità hanno ritenuto che, per la liquidazione del danno non patrimoniale da macrolesione (dal 10% al 100% di invalidità), si debba tener conto soprattutto dei criteri elaborati dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, che hanno acquistato una sorta di efficacia para-normativa ai fini di una corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 1226 c.c. (Cass., sent. n. 12408/2011 e sent. n. 10579/2021).

Con un ritardo di oltre 19 anni è stato finalmente emesso il D.P.R. n. 12/2025, entrato in vigore il 5 marzo 2025, con cui è stata definitivamente approvata la T.U.N. ex art. 138 citato.

Pertanto, si è ora colmato il vuoto normativo per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conseguente a sinistri stradali e nautici e a malpractice medica (v. art. 1, D.P.R. n. 12/2025 e art. 7, comma 4, legge n. 24/2017).

È stato dimostrato che i valori monetari indicati nella T.U.N. sono complessivamente riconducibili a quelli espressi nella Tabella milanese – edizione 2024.

Ma allora è possibile prospettare la tesi che, d’ora in poi, la T.U.N. (e non più la Tabella milanese), come nuovo parametro normativo di valutazione dell’equità ex art. 1226 citato, si applichi a tutte le ipotesi di danno alla salute con invalidità superiori al 9%?

In proposito, tuttavia, va evidenziato che la T.U.N., ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 12/2025, si applica solo ai “sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” e, quindi, dal 5 marzo 2025.

Parte della dottrina e della giurisprudenza di merito ha subito sostenuto che sarebbe ammissibile l’applicazione della T.U.N., per analogia legis/iuris, anche ai fini della liquidazione dei danni alla salute con invalidità superiori al 9% conseguenti a sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025 e, addirittura, anche conseguenti a tutti i sinistri, sebbene diversi da quelli specificamente indicati dalla norma.

Altra dottrina e giurisprudenza di merito ritiene, invece, che non sussistano i presupposti per procedere all’applicazione analogica della normativa ex D.P.R. n. 12/2025.

In questo vivace contrasto di dotte argomentazioni giuridiche, si è inserita anche la Cassazione, che, in una recente sentenza (n. 11319/2025), con un iperbolico obiter dictum, ha ritenuto ammissibile “l’utilizzo indiretto” della T.U.N., “quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio” richiesta dall’art. 1226 citato.

È dunque facile prevedere, nei prossimi mesi (o forse anni), un odioso e dannoso caos, sia negli uffici giudiziari che – e soprattutto – nel corso delle trattative stragiudiziali, nella selezione dei criteri di liquidazione del danno biologico da macrolesioni.

Da ultimo, il Tribunale di Milano, con ordinanza 18.7.2025, n. 4915/2025, ha proposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, ex art. 363 bis c.p.c., affinché la Suprema Corte decida in tempi brevi se, per i sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025, si debba continuare ad applicare la Tabella milanese o si debba applicare, in tutto o in parte, la nuova T.U.N.

Con provvedimento depositato il 17.9.2025, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il citato rinvio pregiudiziale e ha assegnato la questione sollevata dal Tribunale di Milano alla Sezione Terza della Cassazione per l’enunciazione del principio di diritto.

In ogni caso, con la nuova T.U.N., si pongono numerosi e complessi interrogativi:

  • con quali criteri si procederà alla personalizzazione del danno biologico?

  • ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 12/2025, il danno biologico temporaneo si può liquidare fino all’importo massimo di euro 88,38 pro die (contro l’importo massimo di euro 172,50 pro die previsto dalla Tabella milanese); ma allora quid iuris nella fattispecie, affatto peculiare, di danno biologico terminale?

  • poiché, ai sensi dell’art. 138 citato, comma 4, “l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche”, non sarà più possibile liquidare una somma maggiore nell’ipotesi di fatto illecito doloso, come è invece sicuramente consentito con la Tabella milanese?

  • l’applicazione estensiva della T.U.N. può comportare conseguenze anche sui criteri di liquidazione del danno da micropermanenti ex art. 139 Codice delle Assicurazioni?

Insomma, i problemi sul tappeto sono tanti ed è davvero necessario confrontarsi per verificare i pro ed i contro delle tesi contrapposte.

Scheda a cura del dott. Damiano Spera

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