A giudizio del Prof. Giulio Ponzanelli il danno da lesione della relazione parentale sia quello che più necessita di una disciplina particolare. Inaccettabile la coesistenza di una TUN (per le vittime primarie) e di Tabelle Giudiziali (per le vittime secondarie)….
- Ancora sulla 8630
Melchiorre Gioia ha atteso, come del resto tutti gli operatori del diritto e in generale la società italiana, per un lungo periodo l’implementazione della TUN prevista per le lesioni di non lieve entità dall’art.138 del Codice delle Assicurazioni.
Non c’è stata riunione annuale di Melchiorre Gioia in cui non si parlasse della TUN, e questo sia prima della legge 124/2017 che ha modificato l’art.138 ( quando non si parlava di integrale risarcimento del danno sofferto dal macroleso) sia dopo l’entratain vigore della succitata legge, quando, invece, si è affermato che il risarcimento al macroleso da circolazione auto e da responsabilità medica deve essere pieno.
La TUN è finalmente arrivata nel 2025.
E la Cassazione, decidendo il ricorso che con grande candore era stato sollevato proprio dal “padre” delle tabelle giudiziali, ha chiarito la primazia della TUN rispetto alle Tabelle giudiziali, anche attraverso elaborazioni interpretative non del tutto ineccepibili (in particolare, laddove ha sostenuto la retroattività e la generalità della TUN attraverso l’utilizzo della figura dell’applicazione indiretta).
Deve, quindi, considerarsi conclusa la stagione di supplenza delle Tabelle, che era stata la vera ragione per attribuire loro una valenza paranormativa , anche se qualche giudice di merito non pare disposto ad abdicare al ruolo dominante che la giurisprudenza ha sempre avuto nella quantificazione del danno alla persona.
Visto che la 8630 è stata sicuramente una delle decisioni più commentate del 2026 (assieme alla 23891, in tema di interessi moratori che ha fissato la generale applicabilità degli interessi fissati nel quarto comma dell’art.1284 c.c., e alla 24125 sui danni da telefono cellulare e principio di precauzione), si respira nell’aria una certa resistenza nell’accettare il verdetto della Terza Sezione . Per esempio, mentre Milano diligente segue fedelmente la decisione Vincenti, Massa ritiene quasi ontologicamente insuperabile che spetti solo al Giudice determinare la liquidazione del danno.
Più che nelle decisioni del merito (che sono sempre difficili da raccogliere e catalogare, ma che poi troveranno una Terza Sezione verosimilmente e auspicabilmente compatta nel confermare il dictum del 6 aprile scorso ) si avverte una generalizzata aria di insoddisfazione da parte di un orientamento della dottrina verso i nuovi equilibri fissati dalla 8630: criticati sono gli algoritmi utilizzati nella preparazione delle medie risarcitorie, come anche la ingiustificata riduzione di quanto previsto per l’invalidità temporanea ed altri profili ancora.
Questo quadro di insoddisfazione (che è ampiamente ricorrente nella lunghissima vicenda del danno alla persona: chi non ricorda le tensioni tra “esistenzialisti” e “antiesistenzialisti” a cavallo del deposito delle decisioni di San Martino?) deve, però, essere superato perché la responsabilità civile assicurata deve godere di certezza e la pluralità di Tabelle Giudiziali esistenti prima dell’entrata in vigore della TUN non poteva essere più tollerata in un sistema sostenibile.
- Dopo la 8630 non può non esserci una nuova disciplina delle vittime secondarie.
Una volta che la Cassazione ha confermato la primazia della TUN sulle Tabelle Giudiziali, occorre chiedersi quali siano ancora i problemi aperti nella prospettiva di costruzione di un sistema di responsabilità civile sostenibile nel segno di un danno giusto e certo.
Mi pare che il danno da lesione della relazione parentale sia quello che più necessita di una disciplina particolare. Si deve, infatti, pensare ad una “nuova” disciplina anche per le vittime secondarie, in altri termini le tante persone che chiedono l’accertamento e la liquidazione del danno, patrimoniale ma soprattutto non patrimoniale, causato dalla morte o dalla macrolesione subite dalla vittima primaria. E’ stato normato con la TUN il danno non patrimoniale subito dalla vittima primaria: non può non essere normato su base nazionale anche il risarcimento della vittima secondaria?
A me sembra ineludibile che dopo la TUN debba essere messa in cantiere una nuova disciplina del danno subito dalla vittima secondaria, la cui determinazione è oggi lasciata alla sola elaborazione delle Tabelle Giudiziali.
Sembra veramente incoerente e fortemente contraddittorio un sistema che ha voluto tramite l’art.138 Codice delle Assicurazioni raggiungere certezza e uniformità nel risarcimento del danno non patrimoniale alla vittima primaria, e che lascia, invece, la disciplina del risarcimento del danno alle vittime secondarie nelle mani delle Tabelle Giudiziali. Davvero inaccettabile la coesistenza di una TUN (per le vittime primarie) e di Tabelle Giudiziali (per le vittime secondarie).
Per di più, anche sulla determinazione del danno da relazione parentale, esistono oggi precise differenze tra le più diffuse Tabelle Giudiziali e se proprio il superamento della “pluralità” delle Tabelle giudiziali in tema di danno non patrimoniale alla vittima primaria era stata la ragione che aveva reso ancora più improcrastinabile l’emanazione della TUN, la stessa esigenza si pone ora per il risarcimento del danno da lesione parentale. Non è solamente una questione di geometria giuridica: esiste la necessità di una sorta di Restatement sulla determinazione dei requisiti e delle condizioni. Troppo ondivaga è, infatti, la giurisprudenza nell’interpretare i requisiti cui è subordinato il riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale.
Pronto a parlarne ancora più diffusamente, sapendo che la riforma della disciplina del risarcimento delle vittime secondarie fatalmente riproporrà il noto contrasto tra “falchi” e “colombe”, che i partecipanti alle riunioni della Melchiorre Gioia ben conoscono.
Un punto è comunque chiaro: uno degli argomenti del prossimo incontro della Melchiorre Gioia 2027 è già prenotato.
Prof. Giulio Ponzanelli
Oltre il vincolo tabellare: capacità residue, funzionamento e disabilità nella valutazione medico-legale
Le tabelle vanno superate, conferma il Prof. Vittorio Fineschi sottolineando che la valutazione medico legale deve essere ancorata alla descrizione delle capacità residue, del funzionamento, dell’autonomia, della partecipazione e del bisogno assistenziale. In sintesi, grande attenzione ai bisogni delle vittime primarie e dei conviventi.
“…. La quantificazione percentuale della menomazione permanente rappresenta uno strumento fondamentale della medicina legale valutativa, garantendo standardizzazione, uniformità e prevedibilità del giudizio. Nelle condizioni di maggiore gravità, tuttavia, la percentuale tabellare può non esaurire la descrizione delle conseguenze concretamente prodotte dalla menomazione sulla vita della persona. Il problema non consiste nel superamento delle tabelle, ma nel superamento della loro considerazione quale unico livello della valutazione medico-legale.
Il presente contributo propone un modello metodologico integrato volto a collegare la valutazione della menomazione alla descrizione delle capacità residue, del funzionamento, dell’utonomia, della partecipazione e del bisogno assistenziale, con particolare riferimento alle macrolesioni e alle condizioni caratterizzate da rilevanti conseguenze funzionali e assistenziali future.
Il modello proposto integra la tradizionale valutazione tabellare con gli strumenti propri della moderna classificazione del funzionamento. In particolare, vengono considerati il paradigma bio- psico-sociale dell’International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), la distinzione fra capacity e performance, le Activities of Daily Living (ADL), le Instrumental Activities of Daily Living (IADL) e, ove appropriato, il WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0). La metodologia distingue progressivamente: menomazione, limitazione dell’attività, autonomia, performance nell’ambiente di vita, barriere e facilitatori, necessità assistenziale, prognosi funzionale e conseguenze economiche future. Particolare attenzione viene riservata alla distinzione fra assistenza personale, assistenza sanitaria, supervisione e sorveglianza, nonché al ruolo degli ausili, delle protesi, degli adattamenti ambientali e delle tecnologie assistive nel modificare il livello di autonomia.
Viene delineato un modello di valutazione medico-legale articolato in livelli successivi:
- accertamento della menomazione e quantificazione tabellare;
- identificazione delle funzioni residue;
- analisi delle attività mediante ADL/IADL e strumenti funzionali appropriati;
- distinzione fra capacità e performance;
- valutazione del contesto ambientale e dei relativi ostacoli e facilitatori;
- definizione qualitativa e quantitativa del bisogno assistenziale;
- prognosi evolutiva del funzionamento e dell’assistenza necessaria;
- individuazione delle risorse umane, tecnologiche e ambientali richieste e delle relative conseguenze patrimoniali future.
La metodologia proposta mira, inoltre, a mantenere rigorosamente separati l’accertamento medico-legale del
bisogno e la successiva quantificazione economica, evitando la trasformazione degli strumenti funzionali in nuove tabelle di invalidità o in automatismi risarcitori.
Conclusioni.
L’evoluzione della medicina legale valutativa richiede un passaggio dalla sola misurazione della perdita alla descrizione scientifica del funzionamento residuo e del bisogno assistenziale. La percentuale tabellare conserva una funzione essenziale quale misura standardizzata della menomazione, ma, soprattutto nelle macrolesioni, deve essere integrata da una valutazione multidimensionale e prospettica della persona. Il modello proposto consente di coniugare standardizzazione e individualizzazione, mantenendo distinto il piano della menomazione da quello della disabilità, dell’assistenza e delle conseguenze patrimoniali future. Il vero superamento del paradigma sottrattivo non consiste, pertanto, nella sostituzione di una percentuale con un’altra, ma nel passaggio dalla misura della perdita alla valutazione del funzionamento, dal funzionamento al bisogno e dal bisogno alla prognosi delle risorse necessarie….”
Prof. Vittorio Fineschi
No ad una normativa per il risarcimento del danno riflesso
E’ il convincimento dell’Avv. Massimo Palisi che anticipando il suo intervento alla tavola rotonda nella quale si discuterà anche di Danno Riflesso ritiene che per l’accertamento della sua sussistenza sia sufficiente lo strumento presuntivo….
“…. La TUN è stata finalmente approvata e, dopo la decisione della Corte di Cassazione di generalizzarla per ogni sinistro e senza limiti temporali, è ora quotidianamente utilizzata (in fase stragiudiziale e giudiziale) per la quantificazione del danno non patrimoniale.
Viviamo quindi nella stagione del dopo riforma, nella quale verificare gli effettivi esiti del mutamento introdotto al sistema. In realtà, come anche riconosciuto dai suoi molti sostenitori, non dovrebbe essere mutato nulla da un punto di vista sostanziale, se non quello di aver definitivamente garantita l’uniformità della liquidazione (in realtà in gran parte già assicurata dalla precedente Tabella di Milano e della sua riconosciuta vocazione nazionale).
Ma siamo consapevoli che, nell’applicazione del nuovo strumento, si cela anche il rischio che, tramite lo stesso, si possano mettere nuovamente in discussione gli stessi principi fondanti il risarcimento.
Proprio simile eventualità giustifica la necessità di riconfermare la sussistenza ontologica dei danni che compongono la categoria generale di quello non patrimoniale.
In particolare, con riguardo al danno morale, che, scorporato dalla liquidazione unitaria, viene continuamente messo in discussione con la pretesa di una non meglio precisata rigorosa prova, nonostante la costante lezione della Corte di Cassazione abbia individuato nello strumento presuntivo il mezzo principale per il suo accertamento.
E tale preoccupazione ovviamente innerva anche la postura da adottare in ordine ad un’invocata nuova tabella nazionale relativa alla lesione del vincolo parentale.
A parte la considerazione che l’esigenza di uniformità è già egregiamente garantita dalla tabella milanese (essendo quella romana solo marginalmente applicata) e che i criteri di rilevanza del risarcimento della lesione sono stati codificati specificamente dalla giurisprudenza nelle svariate decisioni dedicate all’argomento, l’unico effettivo ambito in cui la riforma potrebbe incidere sarebbe l’indicazione monetaria del valore del punto, e non certo al rialzo.
Il mantenimento dell’esistenza, quindi, è la posizione più genuina al fine di mantenersi coerenti al nostro sistema risarcitorio.
Certe ondate vanno cavalcate, ma gli tsunami vanno contenuti ….”
Avv. Massimo Palisi