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34° ANNUAL MEETING

data evento
16 Ottobre 2026
Location
Centro Congressi Eventi Roma - Piazza di Spagna
Ticket
evento accreditato per:
MEDICI CHIRURGHI e ODONTOIATRI: 2,4 crediti ECM
AVVOCATI: 7 CREDITI FORMATIVI
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NON PUOI FERMARE LE ONDE, MA PUOI IMPARARE A CAVALCARLE

Governare la trasformazione del danno alla persona tra crisi del modello tradizionale e rivoluzione tecnologica.

Il risarcimento del danno alla persona è entrato in una fase di trasformazione storica. L’AI è uno degli strumenti che la renderanno inevitabile.

 

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Approfondimenti

Danno alla persona: What's next dopo la decisione 8630?

A giudizio del Prof. Giulio Ponzanelli il danno da lesione della relazione parentale sia quello che più necessita di una disciplina particolare. Inaccettabile la coesistenza di una TUN (per le vittime primarie) e di Tabelle Giudiziali (per le vittime secondarie)….

  1. Ancora sulla 8630

Melchiorre Gioia ha atteso, come del resto tutti gli operatori del diritto e in generale la società italiana, per un lungo periodo l’implementazione della TUN prevista per le lesioni di non lieve entità dall’art.138 del Codice delle Assicurazioni.

Non c’è stata riunione annuale di Melchiorre Gioia in cui non si parlasse della TUN, e questo sia prima della legge 124/2017 che ha modificato l’art.138 ( quando non si parlava di integrale risarcimento del danno sofferto dal macroleso) sia dopo l’entratain vigore della succitata legge, quando, invece,  si è affermato che il risarcimento al macroleso da circolazione auto e da responsabilità medica deve essere pieno.

La TUN è finalmente arrivata nel 2025.

E la Cassazione, decidendo il ricorso che con grande candore era stato sollevato proprio dal “padre” delle tabelle giudiziali, ha chiarito la primazia della TUN rispetto alle Tabelle giudiziali, anche attraverso elaborazioni interpretative non del tutto ineccepibili (in particolare, laddove ha sostenuto la retroattività e la generalità della TUN attraverso l’utilizzo della figura dell’applicazione indiretta).

Deve, quindi, considerarsi conclusa la stagione di supplenza delle Tabelle, che era stata la vera ragione per attribuire loro una valenza paranormativa , anche se qualche giudice di merito non pare disposto ad abdicare al ruolo dominante che la giurisprudenza ha sempre avuto nella quantificazione del danno alla persona.

Visto che la 8630 è stata sicuramente una delle decisioni più commentate del 2026 (assieme alla 23891, in tema di interessi moratori che ha fissato la generale applicabilità degli interessi fissati nel quarto comma dell’art.1284 c.c., e alla 24125 sui danni da telefono cellulare e principio di precauzione), si respira nell’aria una certa resistenza nell’accettare il verdetto della Terza Sezione . Per esempio, mentre Milano diligente segue fedelmente la decisione Vincenti, Massa ritiene quasi ontologicamente insuperabile che spetti solo al Giudice determinare la liquidazione del danno.

Più che nelle decisioni del merito (che sono sempre difficili da raccogliere e catalogare, ma che poi troveranno una Terza Sezione verosimilmente e auspicabilmente compatta nel  confermare il dictum del 6 aprile scorso ) si avverte una generalizzata aria di insoddisfazione da parte di un orientamento della dottrina verso i nuovi equilibri fissati dalla 8630: criticati sono gli algoritmi utilizzati nella preparazione delle medie risarcitorie, come anche la ingiustificata riduzione di quanto previsto per l’invalidità temporanea ed altri profili ancora.

Questo quadro di insoddisfazione (che è ampiamente ricorrente nella lunghissima vicenda del danno alla persona: chi non ricorda le tensioni tra “esistenzialisti” e “antiesistenzialisti” a cavallo del deposito delle decisioni di San Martino?)  deve, però,  essere superato  perché  la responsabilità civile assicurata deve godere di certezza  e la pluralità di Tabelle Giudiziali esistenti  prima dell’entrata in vigore della TUN non poteva essere più tollerata in un sistema sostenibile.

  1. Dopo la 8630 non può non esserci una nuova disciplina delle vittime secondarie.

Una volta che la Cassazione ha confermato la primazia della TUN sulle Tabelle Giudiziali, occorre chiedersi quali siano ancora i problemi aperti nella prospettiva di costruzione di un sistema di responsabilità civile sostenibile nel segno di un danno giusto e certo.

Mi pare che il danno da lesione della relazione parentale sia quello che più necessita di una disciplina particolare. Si deve, infatti, pensare ad una “nuova” disciplina anche per le vittime secondarie, in altri termini le tante persone che chiedono l’accertamento e la liquidazione del danno, patrimoniale ma soprattutto non patrimoniale, causato dalla morte o dalla macrolesione subite dalla vittima primaria. E’ stato normato con la TUN il danno non patrimoniale subito dalla vittima primaria: non può non essere normato su base nazionale anche il risarcimento della vittima secondaria?

A me sembra ineludibile che dopo la TUN debba essere messa in cantiere una nuova disciplina del danno subito dalla vittima secondaria, la cui determinazione è oggi lasciata alla sola elaborazione delle Tabelle Giudiziali.

Sembra veramente incoerente e fortemente contraddittorio un sistema che ha voluto tramite l’art.138 Codice delle Assicurazioni raggiungere certezza e uniformità nel risarcimento del danno non patrimoniale alla vittima primaria, e che lascia, invece, la disciplina del risarcimento del danno alle vittime secondarie nelle mani delle Tabelle Giudiziali. Davvero inaccettabile la coesistenza di una TUN (per le vittime primarie) e di Tabelle Giudiziali (per le vittime secondarie).

Per di più, anche sulla determinazione del danno da relazione parentale, esistono oggi precise differenze tra le più diffuse Tabelle Giudiziali e se proprio il superamento della “pluralità” delle Tabelle giudiziali in tema di danno non patrimoniale alla vittima primaria era stata la ragione che aveva reso ancora più improcrastinabile l’emanazione della TUN, la stessa esigenza si pone ora per il risarcimento del danno da lesione parentale. Non è solamente una questione di geometria giuridica: esiste la necessità di una sorta di Restatement sulla determinazione dei requisiti e delle condizioni.  Troppo ondivaga è, infatti, la giurisprudenza nell’interpretare i requisiti cui è subordinato il riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale.

Pronto a parlarne ancora più diffusamente, sapendo che la riforma della disciplina del risarcimento delle vittime secondarie fatalmente riproporrà il noto contrasto tra “falchi” e “colombe”, che i partecipanti alle riunioni della Melchiorre Gioia ben conoscono.

Un punto è comunque chiaro:  uno degli argomenti del prossimo incontro della Melchiorre Gioia 2027  è già prenotato.

Prof. Giulio Ponzanelli

 

Oltre il vincolo tabellare: capacità residue, funzionamento e disabilità nella valutazione medico-legale

Le tabelle vanno superate, conferma il Prof. Vittorio Fineschi sottolineando che la valutazione medico legale deve essere ancorata alla descrizione delle capacità residue, del funzionamento, dell’autonomia, della partecipazione e del bisogno assistenziale. In sintesi, grande attenzione ai bisogni delle vittime primarie e dei conviventi.
“…. La quantificazione percentuale della menomazione permanente rappresenta uno strumento fondamentale della medicina legale valutativa, garantendo standardizzazione, uniformità e prevedibilità del giudizio. Nelle condizioni di maggiore gravità, tuttavia, la percentuale tabellare può non esaurire la descrizione delle conseguenze concretamente prodotte dalla menomazione sulla vita della persona. Il problema non consiste nel superamento delle tabelle, ma nel superamento della loro considerazione quale unico livello della valutazione medico-legale.
Il presente contributo propone un modello metodologico integrato volto a collegare la valutazione della menomazione alla descrizione delle capacità residue, del funzionamento, dell’utonomia, della partecipazione e del bisogno assistenziale, con particolare riferimento alle macrolesioni e alle condizioni caratterizzate da rilevanti conseguenze funzionali e assistenziali future.
Il modello proposto integra la tradizionale valutazione tabellare con gli strumenti propri della moderna classificazione del funzionamento. In particolare, vengono considerati il paradigma bio- psico-sociale dell’International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), la distinzione fra capacity e performance, le Activities of Daily Living (ADL), le Instrumental Activities of Daily Living (IADL) e, ove appropriato, il WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0). La metodologia distingue progressivamente: menomazione, limitazione dell’attività, autonomia, performance nell’ambiente di vita, barriere e facilitatori, necessità assistenziale, prognosi funzionale e conseguenze economiche future. Particolare attenzione viene riservata alla distinzione fra assistenza personale, assistenza sanitaria, supervisione e sorveglianza, nonché al ruolo degli ausili, delle protesi, degli adattamenti ambientali e delle tecnologie assistive nel modificare il livello di autonomia.
Viene delineato un modello di valutazione medico-legale articolato in livelli successivi:

  1. accertamento della menomazione e quantificazione tabellare;
  2. identificazione delle funzioni residue;
  3. analisi delle attività mediante ADL/IADL e strumenti funzionali appropriati;
  4. distinzione fra capacità e performance;
  5. valutazione del contesto ambientale e dei relativi ostacoli e facilitatori;
  6. definizione qualitativa e quantitativa del bisogno assistenziale;
  7. prognosi evolutiva del funzionamento e dell’assistenza necessaria;
  8. individuazione delle risorse umane, tecnologiche e ambientali richieste e delle relative conseguenze patrimoniali future.

La metodologia proposta mira, inoltre, a mantenere rigorosamente separati l’accertamento medico-legale del
bisogno e la successiva quantificazione economica, evitando la trasformazione degli strumenti funzionali in nuove tabelle di invalidità o in automatismi risarcitori.

Conclusioni.
L’evoluzione della medicina legale valutativa richiede un passaggio dalla sola misurazione della perdita alla descrizione scientifica del funzionamento residuo e del bisogno assistenziale. La percentuale tabellare conserva una funzione essenziale quale misura standardizzata della menomazione, ma, soprattutto nelle macrolesioni, deve essere integrata da una valutazione multidimensionale e prospettica della persona. Il modello proposto consente di coniugare standardizzazione e individualizzazione, mantenendo distinto il piano della menomazione da quello della disabilità, dell’assistenza e delle conseguenze patrimoniali future. Il vero superamento del paradigma sottrattivo non consiste, pertanto, nella sostituzione di una percentuale con un’altra, ma nel passaggio dalla misura della perdita alla valutazione del funzionamento, dal funzionamento al bisogno e dal bisogno alla prognosi delle risorse necessarie….”

Prof. Vittorio Fineschi

No ad una normativa per il risarcimento del danno riflesso

E’ il convincimento dell’Avv. Massimo Palisi che anticipando il suo intervento alla tavola rotonda nella quale si discuterà anche di Danno Riflesso ritiene che per l’accertamento della sua sussistenza sia sufficiente lo strumento presuntivo….

“…. La TUN è stata finalmente approvata e, dopo la decisione della Corte di Cassazione di generalizzarla per ogni sinistro e senza limiti temporali, è ora quotidianamente utilizzata (in fase stragiudiziale e giudiziale) per la quantificazione del danno non patrimoniale.
Viviamo quindi nella stagione del dopo riforma, nella quale verificare gli effettivi esiti del mutamento introdotto al sistema. In realtà, come anche riconosciuto dai suoi molti sostenitori, non dovrebbe essere mutato nulla da un punto di vista sostanziale, se non quello di aver definitivamente garantita l’uniformità della liquidazione (in realtà in gran parte già assicurata dalla precedente Tabella di Milano e della sua riconosciuta vocazione nazionale).
Ma siamo consapevoli che, nell’applicazione del nuovo strumento, si cela anche il rischio che, tramite lo stesso, si possano mettere nuovamente in discussione gli stessi principi fondanti il risarcimento.
Proprio simile eventualità giustifica la necessità di riconfermare la sussistenza ontologica dei danni che compongono la categoria generale di quello non patrimoniale.
In particolare, con riguardo al danno morale, che, scorporato dalla liquidazione unitaria, viene continuamente messo in discussione con la pretesa di una non meglio precisata rigorosa prova, nonostante la costante lezione della Corte di Cassazione abbia individuato nello strumento presuntivo il mezzo principale per il suo accertamento.
E tale preoccupazione ovviamente innerva anche la postura da adottare in ordine ad un’invocata nuova tabella nazionale relativa alla lesione del vincolo parentale.
A parte la considerazione che l’esigenza di uniformità è già egregiamente garantita dalla tabella milanese (essendo quella romana solo marginalmente applicata) e che i criteri di rilevanza del risarcimento della lesione sono stati codificati specificamente dalla giurisprudenza nelle svariate decisioni dedicate all’argomento, l’unico effettivo ambito in cui la riforma potrebbe incidere sarebbe l’indicazione monetaria del valore del punto, e non certo al rialzo.
Il mantenimento dell’esistenza, quindi, è la posizione più genuina al fine di mantenersi coerenti al nostro sistema risarcitorio.
Certe ondate vanno cavalcate, ma gli tsunami vanno contenuti ….”

Avv. Massimo Palisi

 

Elementi concreti per provare il diritto al danno riflesso

L’avv. Sveva Bernardini, che partecipa alla tavola rotonda sulla TUN ed il Danno Riflesso del prossimo annual meeting Melchiorre Gioia, anticipa alcune sue riflessioni….
“….Con l’introduzione della Tun è ancora più evidente l’esigenza di uniformità anche in tema di danno da perdita del rapporto parentale e danno riflesso dei congiunti in caso di macrolesioni.
Occorre però evitare duplicazioni risarcitorie e automatismi.
Il danno riflesso può ritenersi effettivo, salvo eccezioni soggette a prova rigorosa, solo in caso di IP molto elevate e non può superare il danno da perdita del rapporto parentale, sussistendo in caso di lesione parziale dello stesso.
In caso dal medesimo fatto derivi dapprima la macrolesione e poi il decesso considerato in nesso con il sinistro, non possono esservi duplicazioni risarcitorie.
Occorre quindi considerare la lesione non stabilizzata e risarcire il danno da perdita del rapporto parentale e non anche il riflesso che deriva da una lesione parziale dello stesso.
Anche la perimetrazione degli aventi diritto e la prova della diretta assistenza continua sono elementi essenziali per la valutazione della reale sussistenza del danno riflesso.
Il danno da lesione del rapporto parentale può ritenersi configurabile in presenza di invalidità particolarmente elevate e gravemente incidenti sulla vita relazionale della vittima, ma deve essere allegato e provato in concreto. La gravità della menomazione costituisce un parametro rilevante.
La liquidazione deve tenere conto della concreta relazione affettiva, della posizione degli aventi diritto, della convivenza, dell’età dei soggetti coinvolti, dell’effettiva assistenza prestata e dell’eventuale ruolo di caregiver.
La sola appartenenza al nucleo familiare o il semplice ricorso alla tabella non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza e l’entità del pregiudizio, che può essere provato seppur anche presuntivamente, ma sempre sulla base di elementi concreti e individualizzanti.
Eventuali tabelle non devono indurre ad automatismi risarcitori, considerato che le sentenze che riconoscono la sussistenza del riflesso sono un numero limitato e per casi specifici che non permettono generalizzazioni.
Occorre mantenere l’equilibrio fra l’equo risarcimento e la sostenibilità del sistema che richiede una verifica rigorosa dell’effettiva sussistenza del danno, della sua concreta estensione e dell’assenza di duplicazioni risarcitorie.
Su questo dovremmo confrontarci per un miglioramento del sistema risarcitorio….”

Avv. Sveva Bernardini

 

Walking Dead?

Il prof. Giovanni Comande’, ordinario di Diritto Privato Comparato alla Scuola Superiore S. Anna di Pisa, affronta il delicato tema dell’impatto dell’AI sulle professioni attinenti il risarcimento del danno alla persona.
…. “In questi giorni si parla molto dell’AI per i rischi che porrebbe addirittura alla sopravvivenza del genere umano.
Più modestamente, ma molto più concretamente, la sessione che ci occuperà si occupa della possibile estinzione, o meglio evoluzione, dei professionisti attinenti il risarcimento del danno alla persona.
Il nostro incontro annuale si è occupato del tema in tempi per così dire non sospetti. Quest’anno dobbiamo chiederci se il cambiamento epocale cui siamo di fronte avrà solo il profondo effetto trasformativo già in atto sulle nostre professioni o se ne trasformerà alcune fino al punto di renderle obsolete o, più plausibilmente, tanto costose senza l’apporto della AI da portarle a scomparire almeno nelle forme in cui le conosciamo.

Da decenni ormai la logica del risarcimento tabellare del danno alla persona ha, di fatto, permesso ampi spazi di standardizzazione e “automazione” sia da parte dei professionisti del diritto che della medicina legale, per non parlare del settore assicurativo. L’impatto sui costi e sui professionisti è noto a tutti. L’uso delle tecnologie dell’AI, con le sue promesse agentiche e con l’affermarsi di strumenti di ricerca e redazione atti, per esempio, sta riscrivendo ulteriormente i confini e le modalità operative delle professioni.
Automazione e velocizzazione dei processi analitici in modo tanto massivo che personalizzato avranno anche un impatto sui processi e sulla rilevazione non solo delle possibili frodi ma sulla personalizzazione delle valutazioni superando l’ossimoro di automazione e personalizzazione.
Tale impatto se non governato rischia di travolgere non solo il professionista, il danneggiato ed il danneggiante ma la medesima logica di un diritto che evolve piano e progressivamente se non altro per il rischio che le valutazioni AI powered tendano a ripetere se stesse creando un problema non solo di giustizia sostanziale nel singolo caso ma sistemico.
Parliamone in occasione del prossimo Annual Meeting Melchiorre Gioia!”

Prof. Giovanni Comandè 

 

Think Different

Il dr. Marco Rossetti, consigliere della terza sezione civile della Corte di Cassazione, anticipa i temi del suo intervento al prossimo congresso Melchiorre Gioia.
…. “Cinquantasette anni sono passati dalla promulgazione della legge 24.12.1969 n. 990.
In questo mezzo secolo tutto è cambiato nel mondo del diritto del danno alla persona.
In iure, c’è stato l’impatto del diritto comunitario e della giurisprudenza CEDU; l’evoluzione della nozione di ”danno”,
l’introduzione di criteri legali per la sua liquidazione.
In facto c’è stato molto di più: la crescita esponenziale dei veicoli circolanti, le impensabili conquiste della medicina clinica, l’evoluzione della medicina legale, l’avvento e la diffusione esplosiva dell’intelligenza artificiale.

In questo mondo che cambia così in fretta quel che è rimasto indietro sono gli schemi mentali.
Forse per pigrizia, forse per maltalento, forse perché lo spirito umano per legge di natura non accetta mai il nuovo, se non dopo aver tutto tentato per ricondurlo all’antico, sta di fatto che l’impianto della l.990/69 resta sostanzialmente immodificato; che ancor oggi ci trasciniamo istituti giuridici divenuti incongruenti con la mutata realtà (il bonus-malus, il litisconsorzio necessario), ovvero resi farraginosi dallo stratificarsi di interventi normativi non coordinati.
All’abbondanza di norme ormai inutili ​fa da mesto contraltare la penuria di regole di cui avremmo invece urgente bisogno: criteri legali per l’accertamento delle menomazioni; criteri legali per la liquidazione dei danni non patrimoniali diversi da quello biologico; regole rigorose per garantire la professionalità dei consulenti; misure efficaci per il contrasto tanto delle frodi, quanto della mora debendi.
Infine, sul versante medico-legale, ancor oggi l’accertamento del danno alla persona si fonda sull’ottocentesco concetto di “invalidità”, e ci serviamo di barème concepiti e redatti senza tener conto delle possibilità riparative della medicina.

Il Congresso 2026 si propone come un think tank che sappia indicare al legislatore, alla giurisdizione, al foro, alla medicina legale, due obiettivi: quel che c’è di obsoleto da abbandonare, e quel che c’è di nuovo da governare.”

Think  different!
Dr. Marco Rossetti.

 

Si avvicina il 16 ottobre, data del nostro 34° Annual Meeting, che si terrà a Roma.

Abbiamo scelto un format diverso dal tradizionale congresso: niente sequenza di relazioni, ma tavole rotonde aperte al confronto, con possibilità di intervento da parte dei professionisti presenti in sala.
Una lectio magistralis e tre grandi temi: l’impatto dell’AI sulle professioni; la tenuta dell’attuale sistema risarcitorio; le questioni ancora aperte della TUN e del danno riflesso.

L’obiettivo è coniugare approfondimento scientifico e confronto, perché nella fase di trasformazione in corso il dialogo tra medicina legale, diritto e assicurazioni è più necessario che mai. In sintesi, puntiamo ad un convegno che coniughi approfondimento dei temi in un contesto dinamico, flessibile, interattivo.

Per accompagnarci verso il congresso, apriamo da oggi una serie di post dedicati ai protagonisti e ai temi del dibattito. Iniziamo con Stefano Argine, Large Claims Specialist e Insurance Trainer, che interverrà nella tavola rotonda: “TUN, sentenze e danni riflessi: quali sviluppi per il risarcimento del macrodanno?”
Il suo contributo sarà dedicato alla gestione, nella giurisprudenza e nella prassi assicurativa, del danno parentale da perdita o lesione del rapporto parentale.
Dopo la sentenza di San Giovanni, Cass. n. 8630/2026, che ha chiarito i principali dubbi interpretativi sull’applicazione della Tabella Unica Nazionale al macrodanno, il danno parentale resta uno dei terreni più controversi del risarcimento del pregiudizio non patrimoniale, anche per la perdurante assenza di una disciplina legislativa specifica.
Tra le ipotesi sul tavolo, anche quella di una norma ad hoc — ad esempio un art. 138-bis del

Codice delle Assicurazioni — capace di definire criteri e contenuti del risarcimento del danno parentale.
Su questo terreno la Società Scientifica Melchiorre Gioia può offrire, ancora una volta, il proprio contributo di esperienza, studio e proposta.

Il confronto comincia prima del congresso.

E’ tempo di innovare il risarcimento del danno alla persona.

L’operatività della Tun avrebbe dovuto dare certezza ai criteri risarcitori ma già si aprono nuovi fronti: dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 8630/2026 al rilancio del dibattitto sui danni riflessi.

Non dobbiamo cadere nella trappola delle estenuanti discussioni, più filosofiche che concrete, sulla singola sentenza o sull’idea, per quanto valida, di qualche singola associazione.
Non possiamo continuare ad alimentare inconcludenti vaniloqui, ma è tempo di uscire dalla palude delle chiacchiere: in Italia non vi è certezza del diritto – tutto si discute, si negozia, si personalizza…

In tempi, come questi, dove le nuove tecnologie stanno cambiando le professioni, lo stile di vita, dove aumentano le difficoltà economiche e si riducono le risorse economiche in tutti i settori, ha ancora senso il modello italiano del risarcimento del danno alla persona?
Risarciamo di più o di meno dei Paesi Europei che valorizzano il danno patrimoniale?
Sono equamente distribuite le risorse tra il costo dei micro e dei macro danni?

E’ il momento di una riflessione collettiva che porti ad un confronto su come ottimizzare le risorse disponibili, gestirle nel migliore dei modi e realizzare quei cambiamenti resi indispensabili dalla profonda mutazione sociale e tecnologica in corso.

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